DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1078
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Trento:
l'accordo collettivo 10 settembre 1954, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
Il contratto collettivo 1 luglio 1956, e relative tabelle, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., l'Unione italiana del Lavoro, la Camera Confederale del Lavoro;
il contratto collettivo 6 novembre 1956, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 1 luglio 1956;
l'accordo collettivo 11 ottobre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dei grafici, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Poligrafici, la Unione italiana del Lavoro - F.I.L.A. e G.C., la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Trento, in data 20 giugno 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati per la provincia di Trento: l'accordo collettivo 10 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane; Il contratto collettivo 1 luglio 1956, relativo agli apprendisti dipendenti alle imprese artigiane; il contratto collettivo 6 novembre 1956, relativo agli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane; l'accordo collettivo 11 ottobre 1957, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei grafici; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Trento.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 62. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1954 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TRENTO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 luglio 1956 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TRENTO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 6 NOVEMBRE 1956 PER GLI APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TRENTO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 11 OTTOBRE 1957 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DEI GRAFICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. Parte di provvedimento in formato grafico
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