DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1079
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Perugia:
- il contratto collettivo 9 novembre 1955, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra la Federazione Libera Artigiani, l'Unione degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; cui, in data 24 gennaio 1956 ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 10 giugno 1959, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra la Sezione Artigiani presso l'Associazione Industriali, l'Unione Provinciale Artigiani, la Federazione Libera Artigiani, l'Associazione Provinciale Artigiana e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; cui, in data 20 luglio 1959, ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -.
Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 1 agosto 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Liberi Artigiani, l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Perugia, in data 15 luglio 1961, n. 12 della provincia di Piacenza, in data 21 luglio 1961, dei contratti, e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Perugia, il contratto collettivo 9 novembre 1955 e l'accordo collettivo 10 giugno 1959; - per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 1 agosto 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' considerate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle province di Perugia e Piacenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 65. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO 9 NOVEMBRE 1955, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 10 GIUGNO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Parte di provvedimento in formato grafico
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