DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1080

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto all'industria cotoniera;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per il personale addetto alla industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata stigliatura canapa verde e grezzo;

Visti, per la zona di Biella:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Vercelli, in data 9 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso in Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella: - l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria cotoniera - l'accordo collettivo 17 marzo 1960, concernente le retribuzioni in vigore fino al 31 dicembre 1961 per il personale operaio delle industrie cotoniere; - l'accordo collettivo 17 marzo 1960, concernente le retribuzioni in vigore dal 1 gennaio 1962 per il personale operaio delle industrie cotoniere; - l'accordo collettivo 17 marzo 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria cotoniera e liniera-canapiera: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della rispettiva categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati ed operai dipendenti dalle imprese cotoniere e di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese liniere-canapiere della zona di Biella.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 60. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 LUGLIO 1959, PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA COTONIERA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 17 MARZO 1960, CONCERNENTE LE RETRIBUZIONI IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 1961 PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE INDUSTRIE COTONIERE BIELLESI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 17 MARZO 1960, CONCERNENTE LE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL 1 gennaio 1962 PER IL PERSONALE OPERAIO DELLE INDUSTRIE COTONIERE DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 17 MARZO 1960, PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLA INDUSTRIA COTONIERA E LINIERA-CANAPIERA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico

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