DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1082

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per le province di Milano, Varese e Como:

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, per l'attuazione, nei riguardi delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue e articoli religiosi, dell'accordo 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 11 della provincia di Milano, in data 2 settembre 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali sono stati stipulati: - per le province di Milano, Varese e Como, il contratto collettivo 21 dicembre 1949, relativo agli operai dipendenti delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, con qualsiasi materia prima prodotti, il contratto collettivo 22 novembre 1950, relativo agli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di arredi e pagamenti sacri, statue ed articoli, religiosi, con qualsiasi materia prima prodotti; - per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 20 dicembre 1954, relativo all'attuazione, nei riguardi delle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, dell'accordo 12 giugno 1951 sul conglobamento e sul riassetto zonale; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di arredi e paramenti sacri, statue ed articoli religiosi, delle province di Milano, Varese e Como.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 66. - VILLA

Accordo

CONTRATTO COLLETTIVO 21 DICEMBRE 1949 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI ARREDI E PARAMENTI SACRI, STATUE ED ARTICOLI RELIGIOSI, CON QUALSIASI MATERIA PRIMA PRODOTTI DELLE PROVINCE DI MILANO, VARESE E COMO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 22 NOVEMBRE 1950 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI ARREDI E PARAMENTI SACRI, STATUE ED ARTICOLI RELIGIOSI, CON QUALSIASI MATERIA PRIMA PRODOTTI, DELLE PROVINCE DI MILANO, VARESE E COMO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 DICEMBRE 1954 PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO E SUL RIASSETTO ZONALE, NEI RIGUARDI DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI ARREDI E PARAMENTI SACRI, STATUE ED ARTICOLI RELIGIOSI DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico

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