DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1092
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, cominla quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;
Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Perugia, in data 10 aprile 1910, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 23 dicembre 1958, relativo ai dipendenti delle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma, per la provincia di Perugia.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 19. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 23 DICEMBRE 1958, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (DECORRENZA 1 gennaio 1959). Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.