DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1096

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1059, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956, sulla computabilita' delle indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali;

Visto, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1950, concernente la misura dell'indennita' sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, con esclusione delle imprese edili, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e la Camera Confederale del Lavoro - C..G.I.L. -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di Vercelli, in data 30 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la zona di Biella, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, concernente la misura dell'indennita' sostitutiva di mensa per i dipendenti dalle aziende industriali, con esclusione delle imprese edili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso ai presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di detta indennita' stabilita per le singole categorie. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti attivita' industriali, con esclusione di quelle edili della zona di Biella.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 12. - VILLA

Contratto Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, CONCERNENTE LA MISURA DELLA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI BIELLESI (ESCLUSE LE IMPRESE EDILI). Parte di provvedimento in formato grafico

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