REGIO DECRETO 31 agosto 1862, n. 1097
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, alle stesse condizioni d'impiego indicate nell'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a contratto per le esigenze degli Uffici all'estero. Tale contingente non potrà comunque essere superiore a 75 unità.
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