REGIO DECRETO 28 dicembre 1862, n. 1100
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I macchinisti navali in secondo patentati a norma del primo comma dell'articolo 207 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, ed i macchinisti navali in secondo patentati a norma dell'articolo 64 del testo unico del Codice per la Marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, i quali abbiano rispettivamente compiuto i tirocini di navigazione previsti dal secondo comma del citato articolo 207, aggiunto col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6497, sono abilitati ad imbarcarsi su navi munite di impianto di propulsione a vapore con le mansioni previste per il titolo di "capitano di macchina" dall'articolo 266 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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