DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1106

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1960, per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie;

Visti, per la zona di Biella:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Vercelli, in data 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per i quali sono stati stipulati, per la zona da Biella: - l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1960, relativo ai lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria della maglieria in genere; - l'accordo collettivo 15 giugno 1960, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore fino al 31 dicembre 1961; - l'accordo collettivo 15 giugno 1900, relativo agli operai addetti all'industria della maglieria in genere in vigore dal 1 gennaio 1962, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di maglierie e calzetterie della zona di Biella

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 37. - VILLA

Contratto Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 15 GIUGNO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI MAGLIERIE E CALZETTERIE DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLA INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE, VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 1961, DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA IN GENERE, IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 1962, DELLA ZONA DI BIELLA. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.