DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1121

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 3 maggio 1959, relativo alle tariffe di cottimo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera del Lavoro la U.I.L., la C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Modena, in data 2 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 3 maggio 1959, relativo alla tariffe di cottimo per i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dei cappelli di paglia a domicilio della provincia di Modena.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 154 foglio n. 70. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 3 MAGGIO 1959 RELATIVO ALLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI DEI CAPPELLI DI PAGLIA A DOMICILIO DELLA PROVINCIA DI MODENA. Parte di provvedimento in formato grafico

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