DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1129

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Firenze:

Visti, per la provincia di Pistoia:

Visti, per la provincia di Lucca:

Visti, per la provincia di Massa-Carrara:

Visti, per la provincia di Pisa:

Visti, per la provincia di Grosseto:

Visti, per la provincia di Siena:

Visti, per la provincia di Arezzo:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 e 11 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960 e 24 agosto 1960, n. 12 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 2 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, n. 4 e 5 della provincia di Grosseto, in data 16 e 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Siena, in data 12 agosto 1960, n. 11 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Firenze, l'accordo 6 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 30 luglio 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i dipendenti da aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, semi e vivai, l'accordo 1 dicembre 1956, per i lavoratori dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai ecc., l'accordo 3 settembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni degli operai agricoli: - per la provincia di Pistoia, l'accordo 21 marzo 1937, per la determinazione della nuova indennita' speciale degli operai agricoli avventizi, l'accordo 13 agosto 1958, nelle retribuzioni dei lavoratori agricoli; - per la provincia di Lucca, l'accordo 2 dicembre 1958, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 17 giugno 1959, relativo all'aggiornamento dei salari per i lavoratori agricoli; - per la provincia di Massa Carrara, l'accordo 7 marzo 1957, per la determinazione delle retribuzioni degli addetti ai lavori di olivicoltura, l'accordo 1 settembre 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori agricoli - per la provincia di Pisa, l'accordo 26 giugno 1951, relativo alla determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 1 agosto 1958, relativo alle retribuzioni dei lavoratori agricoli, l'accordo 1 giugno 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende agricole addetti ai lavori di trebbiatura, l'accordo 1 giugno 1959, relativo agli operai addetti alla mietitura a mano del grano ed alla fienagione; - per la provincia di Grosseto, gli accordi 5 novembre 1948 e 26 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, l'accordo 14 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli. - l'accordo 12 giugno 1953, per la determinazione dei salari degli operai avventizi qualificati, l'accordo 26 marzo 1957, per gli operai agricoli avventizi, l'accordo 11 agosto 1958, per l'aggiornamento dei salari dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, l'accordo 6 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per i lavoratori agricoli addetti ai lavori stagionali, l'accordo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione dei salari per i lavoratori dipendenti la aziende agricole addetti alle macchine trebbiatrici e mietitrebbiatrici l'accordo 7 agosto 1959, per la revisione dal prezzo di cessione del grano agli operai fissi e salariati fissi; - per la provincia di Siena, l'accordo 19 agosto 1958, per la determinazione delle retribuzioni agli operai agricoli, l'accordo 7 ottobre 1958, per gli operai agricoli addetti alla campagna silvana, l'accordo 29 dicembre 1958, per gli addetti alla frangitura delle olive, l'accordo 9 giugno 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per gli operai agricoli addetti alla mietitura e alla fienagione, l'accordo 16 luglio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per il personale di macchina e d'aia addetto ai lavori di trebbiatura; - per la provincia di Arezzo, l'accordo 16 maggio 1951, per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli, l'accordo per la determinazione dei salari dei Lavoratori agricoli per il bimestre agosto-settembre 1958: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Grosseto, Siena ed Arezzo.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 38. - VILLA

Allegato

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