DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1129
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi;
Visti, per la provincia di Firenze:
- l'accordo 6 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale, la C.I.S.L. - Settore Terra;
- l'accordo 30 luglio 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i dipendenti di aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, semi e vivai, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. Settore Terra;
- l'accordo 1 dicembre 1956, per i lavoratori dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai, ecc., stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, la C.I.S.L.
- Settore Terra;
- l'accordo 3 settembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni degli operai agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. - Settore Terra;
Visti, per la provincia di Pistoia:
- l'accordo 21 marzo 1957, per la determinazione della nuova indennita' speciale degli operai agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L., la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo 13 agosto 1958, sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. la C.I.S.L.- Terra, la U.I.L. - Terra;
Visti, per la provincia di Lucca:
- l'accordo 2 dicembre 1958, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la C.I.S.L. - Settore Terra, la Confederterra, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo 17 giugno 1959, relativo all'aggiornamento dei salari per i lavoratori agricoli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 2 dicembre 1958;
Visti, per la provincia di Massa-Carrara:
- l'accordo 7 marzo 1957, per la determinazione delle retribuzioni degli addetti ai lavori di olivicoltura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo 1 settembre 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro;
Visti, per la provincia di Pisa:
- l'accordo 26 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Confederterra, Provinciale - C.G.I.L. -, la C.I.S.L.-Settore Terra, cui hanno aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -, in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo 1 agosto 1958, relativo alle retribuzioni dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la C.I.S.L. - Settore Terra; cui hanno aderito, in data 9 agosto 1960, la Camera Sindacale - U.I.L. -, in data 1 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo 1 giugno 1959, per gli operai dipendenti da aziende agricole addetti ai lavori di trebbiatura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;
- l'accordo 1 giugno 1959, per gli operai addetti alla mietitura a mano del grano ed alla fienagione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo in pari data;
Visti, per la provincia di Grosseto:
- l'accordo 5 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Piccoli Proprietari Conduttori e la Confederterra Provinciale, la Unione Sindacati Liberi:
- l'accordo 26 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale, l'Unione Sindacati Liberi, la C.L.L.A.I.;
- l'accordo 14 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Confederterra Provinciale, la C.I.S.L. - Settore Terra;
- l'accordo 12 giugno 1953, per la determinazione dei salari degli operai avventizi qualificati, stipulato tra. l'Unione, Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Piccoli Proprietari e l'Unione Provinciale Sindacale, la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, l'Unione italiana Lavoratori;
- l'accordo 26 marzo 1957, per gli operai agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L. - Settore Terra, la U.I.L. - Terra;
- l'accordo 11 agosto 1958, per l'aggiornamento dei salari dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la C.I.S.L.
- Terra, la U.I.L. - Terra;
- l'accordo 6 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per i lavoratori agricoli addetti ai lavori stagionali, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.L.-Settore Terra, la Federazione Provinciale Braccianti, l'U.I.L. - Terra;
- l'accordo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione dei salari per i lavoratori dipendenti da azienda agricole, addetti alle macchine trebbiatrici e mietitrebbiatrici, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto accordo 6 maggio 1959;
- l'accordo 7 agosto 1959, per la revisione del prezzo di cessione del grano agli operai fissi e salariati fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la C.I.S.L. - Terra, la U.I.L. - Terra, la Federbraccianti Provinciale:
Visti, per la provincia di Siena:
- l'accordo 19 agosto 1958, per la determinazione delle retribuzioni agli operai agricoli, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
- l'accordo 7 ottobre 1958, per gli operai agricoli addetti alla campagna silvana, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 agosto 1955;
- l'accordo 29 dicembre 1958, per gli addetti alla frangitura delle olive, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federbraccianti Provinciale, la Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
- l'accordo 9 giugno 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per gli operai agricoli addetti alla mietitura e alla fienagione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 29 dicembre 1958;
- l'accordo 16 luglio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per il personale di macchina e d'aia addetto ai lavori di trebbiatura, stipulate tra le medesime parti di cui al predetto accordo 29 dicembre 1958;
Visti, per la provincia di Arezzo:
- l'accordo 16 maggio 1951, per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L., al quale ha aderito, in data 30 settembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli per il bimestre agosto-settembre 1958, stipulato tra l'Associazione degli Agricoltori e la. Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 e 11 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960 e 24 agosto 1960, n. 12 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 11 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, n. 2 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 6 della provincia di Pisa, in data 29 agosto 1960, n. 4 e 5 della provincia di Grosseto, in data 16 e 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Siena, in data 12 agosto 1960, n. 11 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Firenze, l'accordo 6 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 30 luglio 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i dipendenti da aziende agricole produttrici di fiori, piante ornamentali, semi e vivai, l'accordo 1 dicembre 1956, per i lavoratori dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, da frutto, vivai ecc., l'accordo 3 settembre 1958, per la determinazione delle retribuzioni degli operai agricoli: - per la provincia di Pistoia, l'accordo 21 marzo 1937, per la determinazione della nuova indennita' speciale degli operai agricoli avventizi, l'accordo 13 agosto 1958, nelle retribuzioni dei lavoratori agricoli; - per la provincia di Lucca, l'accordo 2 dicembre 1958, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 17 giugno 1959, relativo all'aggiornamento dei salari per i lavoratori agricoli; - per la provincia di Massa Carrara, l'accordo 7 marzo 1957, per la determinazione delle retribuzioni degli addetti ai lavori di olivicoltura, l'accordo 1 settembre 1959, per la determinazione delle retribuzioni dei lavoratori agricoli - per la provincia di Pisa, l'accordo 26 giugno 1951, relativo alla determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli, l'accordo 1 agosto 1958, relativo alle retribuzioni dei lavoratori agricoli, l'accordo 1 giugno 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende agricole addetti ai lavori di trebbiatura, l'accordo 1 giugno 1959, relativo agli operai addetti alla mietitura a mano del grano ed alla fienagione; - per la provincia di Grosseto, gli accordi 5 novembre 1948 e 26 novembre 1948, per i lavoratori agricoli, l'accordo 14 giugno 1951, per la determinazione del valore del punto di scala mobile per i lavoratori agricoli. - l'accordo 12 giugno 1953, per la determinazione dei salari degli operai avventizi qualificati, l'accordo 26 marzo 1957, per gli operai agricoli avventizi, l'accordo 11 agosto 1958, per l'aggiornamento dei salari dei lavoratori dipendenti da aziende agricole, l'accordo 6 maggio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per i lavoratori agricoli addetti ai lavori stagionali, l'accordo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione dei salari per i lavoratori dipendenti la aziende agricole addetti alle macchine trebbiatrici e mietitrebbiatrici l'accordo 7 agosto 1959, per la revisione dal prezzo di cessione del grano agli operai fissi e salariati fissi; - per la provincia di Siena, l'accordo 19 agosto 1958, per la determinazione delle retribuzioni agli operai agricoli, l'accordo 7 ottobre 1958, per gli operai agricoli addetti alla campagna silvana, l'accordo 29 dicembre 1958, per gli addetti alla frangitura delle olive, l'accordo 9 giugno 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per gli operai agricoli addetti alla mietitura e alla fienagione, l'accordo 16 luglio 1959, relativo alla determinazione delle retribuzioni per il personale di macchina e d'aia addetto ai lavori di trebbiatura; - per la provincia di Arezzo, l'accordo 16 maggio 1951, per la determinazione dei salari dei lavoratori agricoli, l'accordo per la determinazione dei salari dei Lavoratori agricoli per il bimestre agosto-settembre 1958: sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti ed accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Firenze, Pistoia, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Grosseto, Siena ed Arezzo.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 38. - VILLA
Allegato
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