DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1132

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Catanzaro:

l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1956, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 31 marzo 1956 che precede;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio - U.I.L. -; e tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale dei Lavoratori dei Commercio - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali Affini - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Catanzaro, in data 25 aprile 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, e n. 3 della provincia di Reggio Calabria, in data 7 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' commerciali per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Catanzaro, gli accordi collettivi integrativi 31 marzo 1956 e 1 aprile 1956; - per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; sono regolati dai norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti ed accordi di cui al primo comma, delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 29. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 31 MARZO 1956, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 aprile 1956, PER IL TRATTAMENTO SALARIALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 1 ottobre 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1958, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 ottobre 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. Parte di provvedimento in formato grafico

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