DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1135
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Piacenza:
l'accordo collettivo integrativo 5 giugno 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1958, e relativa tabella, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto accordo 5 giugno 1956;
l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1959, stipulato tra la Categoria Esportatori Ortofrutticoli e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale dei Lavoratori - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dei Lavoratori - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e n. 7 della provincia di Piacenza, rispettivamente in data 10 e 13 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenti sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Piacenza, gli accordi collettivi integrativi 5 giugno 1956, 1 agosto 1958 e 3 agosto 1959, relativi ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Piacenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 26. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 GIUGNO 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI PIACENZA (CAPOLUOGO) E DEI COMUNI DI C. S. GIOVANNI - FIORENZUOLA D'ADDA - BOBBIO - MONTICELLI D'ONGINA - CORTE MAGGIORE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 AGOSTO 1958 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA IN VIGORE DAL 10 AGOSTO 1958 - 12 PUNTI DI CUI 6 IN BASE ALL'ACCORDO 1951 E PUNTI 6 IN BASE ALL'ACCORDO 29 APRILE 1957, VALEVOLI PER LA CITTAE PROVINCIA DI PIACENZA DEL SETTORE COMMERCIALE DA AGGIUNGERE ALLA PAGA CONGLOBATA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 AGOSTO 1959 PER IL PERSONALE FEMMINILE COMUNE (NON QUALIFICATO) ADDETTO ALLA CATEGORIA ORTOFRUTTICOLI IN GENERE, DIPENDENTE DALLE DITTE ESPORTATRICI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. Parte di provvedimento in formato grafico
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