DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1156

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non piu' di nove camere per alloggio;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;

Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti dagli esercizi di cui ai contratti che precedono;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;

Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;

Visti, per la provincia di Ancona:

Visti, per la provincia di Bari:

Visti, per la provincia di Belluno:

Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 1 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Associazioni dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Brescia:

Visti, per la provincia di Catania:

Visti, per la provincia di Ferrara:

Visti, per la provincia di Firenze:

Visti, per la provincia di Lucca:

Visti, per la provincia di Macerata:

il contratto collettivo integrativo 18 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la C.I.S.L. Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la U.I.L. Provinciale;

Visti, per la provincia di Milano:

Visti, per la provincia di Napoli:

Visti, per la provincia di Novara:

Visto, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.-;

Visti, per la provincia di Parma:

Visti, per la provincia di Pistoia:

Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale;

Visti, per la provincia di Reggio Calabria:

Visti, per la provincia di Reggio Emilia:

Visti, per la provincia di Roma;

Visto, per il comune di Roma, l'accordo collettivo stipulato, in data 1 ottobre 1959, tra l'Associazione Provinciale Esercenti Caffe', Bar, Pasticceria ed Esercizi Similari e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo, Mensa e Termali - F.I.L.A.M. - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi.- C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - U.I.L.A.M. - U.I.L. -; al quale ha aderito la - A.M.P.E. - C.I.S.N.A.L.

Visti, per la provincia di Taranto:

Visti, per la provincia di Terni:

Visti, per la provincia di Torino:

Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 25 giugno 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa;

Visti, per la provincia di Treviso:

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