DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1157

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 190, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale 16 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, e relative tabelle, per la determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli ed ai braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L., la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -, la U.I.L.-Terra; cui ha aderito, in data 8 giugno 1961, la C.I.S.N.A.L.Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1901, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per e quali e' stato stipulato, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 12 gennaio 1960, relativo alla determinazione della retribuzione da corrispondere ai salariati fissi agricoli e ai braccianti agricoli avventizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi agricoli e di tutti i braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 32. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 12 GENNAIO 1960, PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE Al SALARIATI FISSI AGRICOLI ED AI BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BARI. Parte di provvedimento in formato grafico

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