DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, stipulato tra la Federazione italiana Editori Giornali, l'Associazione italiana Stampatori Giornali e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria; e tra la Federazione italiana Editori Giornali, l'Associazione italiana Stampatori Giornali e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;
Visti:
- l'art. 12 (6° comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 28 novembre 1953;
- l'art. 5 dell'accordo collettivo 23 dicembre 1054, per il conglobamento delle voci della retribuzione e per il riassetto zonale;
- l'art. 12 (5 comma, parte 3ª, norme impiegati) del contratto collettivo nazionale 16 maggio 1956; recanti norme per la rivalutazione degli aumenti biennali spettanti agli impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani agenzie di stampa, richiamati dal predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960 ed uniti allo stesso in unico allegato;
Visto l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, per la estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957, per la scala mobile delle retribuzioni;
Visto l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, e statuto allegato, per la istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
Visto l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, circa il contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza;
Visto il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958;
Visto il regolamento del Fondo Nazionale di Previdenza, per i lavoratori dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, richiamato dal precedente protocollo 1 marzo 1959 ed allo stesso allegato; tutti stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 in data 17 febbraio 1960, n. 185 in data 17 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati: - il contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa; - l'accordo collettivo nazionale 8 febbraio 1957, relativo alla estensione alle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni: - l'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, relativo alla istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa; - l'accordo collettivo nazionale 6 giugno 1958, relativo al contributo che le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e le agenzie di stampa devono versare al Fondo Nazionale di Previdenza; - il protocollo 1 marzo 1959, aggiuntivo al predetto accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole richiamate dal contratto collettivo nazionale 8 gennaio 1960, dell'accordo collettivo nazionale 26 febbraio 1958, dal protocollo I marzo 1959 ed agli stessi allegate. I minimi di trattamento economico e normative cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 31. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 8 GENNAIO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA DEI SALARI E DEGLI STIPENDI (in vigore dal 1 gennaio 1960). Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 1957 PER L'ESTENSIONE ALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E AGENZIE DI STAMPA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 15 GENNAIO 1957 PER LA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 FEBBRAIO 1958 PER LA ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI UN PENSIONAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO DELLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 6 GIUGNO 1958 CIRCA IL CONTRIBUTO CHE LE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI E LE AGENZIE DI STAMPA DEVONO VERSARE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA. Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOLLO 1 marzo 1959 AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 26 FEBBRAIO 1958 PER LA ISTITUZIONE DI UN TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO DELLA PREVIDENZA SOCIALE A FAVORE DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE EDITRICI E STAMPATRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI ED AGENZIE DI STAMPA. Parte di provvedimento in formato grafico
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