DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. 1160
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, secondo e terzo della legge 21 marzo 1958, n. 335;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per gli anni 1960 e 1961, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime, per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.
Art. 2
Al fine di porre l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in grado di far fronte alle contingenti maggiori spese connesse con il completamento della sua struttura organizzativa e con lo svolgimento delle consultazioni elettorali per la nomina dei normali Organi direttivi, nonche' di provvedere, gradualmente, al ripianamento del disavanzo economico prodottosi in seno alla relativa gestione, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse marittime corrisponderanno all'Associazione stessa, in aggiunta al contributo di cui all'art. 1, una addizionale pari allo 0,10 per cento dei contributi incassati. L'addizionale di cui al precedente comma e' applicata per il periodo 1 gennaio 1960-31 dicembre 1961.
GRONCHI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1962
Atti del Governo, registro, n. 158, foglio n. 1. - VILLA
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