DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1165
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;
Visti, per la zona di Biella:
- l'accordo collettivo 5 aprile 1955, per la determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo 11 luglio 1958, e relative tabelle, concernente il regolamento e le tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale di Biella e Vercelli - U.I.L.;
- l'accordo collettivo i agosto 1959, per l'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 11 luglio 1958 che precede;
- l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Camera del Lavoro di Biella -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Unione Provinciale Sindacale di Biella -, la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.;
- l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, per gli impiegati addetti all'industria laniera, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 2 ottobre 1959 che precede;
- l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, e relative tabelle, per gli operai delle industrie laniere, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo integrativo 2 ottobre 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 e n. 20 della provincia di Vercelli, rispettivamente in data 26 agosto 1960 e 12 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero, del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella: - l'accordo collettivo 5 aprile 1955, relativo alla determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera; - l'accordo collettivo 11 luglio 1958, relativo al regolamento ed alle tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana; - l'accordo collettivo 1 agosto 1959, relativo all'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana; - l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana; - l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; - l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria laniera; - l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, relativo agli operai delle industrie laniere; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei, confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti dei Governo, registro n. 156, foglio n. 45. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 5 APRILE 1955 PER LA DETERMINAZIONE DI QUOTE ORARIE FISSE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA LANIERA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1958 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO E LE TARIFFE DI COTTIMO DI TESSITURA PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEL GUADAGNO CONTRATTUALE DI COTTIMO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO E DEGLI ARTICOLI DA CACCIA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 18 FEBBRAIO 1960 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA LANIERA DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 20 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE LANIERE DEL BIELLESE. Parte di provvedimento in formato grafico
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