DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1166
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958 per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto, stipulato tra l'Associazione Nazionale Proprietari Cavalli da Corsa al Trotto, l'Associazione Nazionale Allevatori e Guidatori e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 182 in data 14 luglio 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958, relativo ai dipendenti delle scuderie di cavalli da corsa al trotto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 44. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 OTTOBRE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSA AL TROTTO. Parte di provvedimento in formato grafico
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