DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1168

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per i mezzadri della provincia di Firenze:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per i mezzadri della provincia di Firenze, l'accordo collettivo 23 dicembre 1959 e l'accordo collettivo in pari data, sono regolati da norme giuridiche uniformi a le clausole degli accordi anzidetti, annessi il presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Firenze.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 43. - VILLA

Allegato

ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1959, PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1959, PER I MEZZADRI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. Parte di provvedimento in formato grafico

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