DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1169
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da azienda artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visti per la citta' di Milano:
- il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1948, per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l'attivita' di acconciatura per signora, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani - Categoria Acconciatori per Signora - e il Sindacato Provinciale Parrucchieri;
- l'accordo collettivo 17 dicembre 1951, sul trattamento economico per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l'attivita' di acconciatura per signora, stipulato tra la Categoria Acconciatori per Signora della Unione Provinciale Artigiani e la Camera del Lavoro - Sindacato Parrucchieri, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori - Sindacato Parrucchieri;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Milano, in data 24 gennaio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la citta' di Milano: - il contratto collettivo integrativo 20 febbraio 1948, relativo agli addetti alle aziende artigiane esercenti la attivita' di acconciatura per signora; - l'accordo collettivo 17 dicembre 1951, relativo ai trattamento economico per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l'attivita' di acconciatura per signora; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attivita' di acconciatura per signora nella citta' di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 47. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 FEBBRAIO 1948 PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ACCONCIATURA PER SIGNORA NELLA CITTADI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1951 SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI ATTIVITA' DI ACCONCIATURA PER SIGNORA NELLA CITTADI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.