DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1177

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visti, per la provincia di Venezia:

-;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 e n. 41 della provincia di Venezia, rispettivamente in data 30 aprile 1961 e 26 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 7 giugno 1954, relativo alla forfettizzazione dei compensi per le ricorrenze festive per gli avventizi, accordati, obbligati e salariati fissi; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai lavoratori agricoli avventizi; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai lavoratori agricoli accordati; - il contratto collettivo 16 giugno 1959, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; - il contratto collettivo 19 luglio 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo e nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Venezia.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 39. - VILLA

all. 1 - art. 1

ACCORDO COLLETTIVO 7 GIUGNO 1954, RELATIVO ALLA FORFETTIZZAZIONE DEI COMPENSI PER LE RICORRENZE FESTIVE PER GLI AVVENTIZI, ACCORDATI, OBBLIGATI E SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- CONTRATTO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1959, PER I LAVORATORI AVVENTIZI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- CONTRATTO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1959, PER I LAVORATORI ACCORDATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- CONTRATTO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1959, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- CONTRATTO COLLETTIVO 19 LUGLIO 1960, PER I SALARIATI FISSI DELL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

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