DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1201
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto il contratto collettivo integrativo di lavoro 2 agosto 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Bologna;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 11 dicembre 1959, e relativo allegato, concernente la regolamentazione del contributo per il funzionamento della scuola professionale edile, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. -,il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale - S.F.I. -; e, in data 22 febbraio 1960, tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Bologna, in data 6 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 11 dicembre 1959, e relativo allegato, concernente la regolamentazione del contributo per il funzionamento della scuola professionale edile, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 13. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 11 DICEMBRE 1959 RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA. Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (4 MARZO 1953). Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.