DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1202
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;
Visti, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova:
- l'accordo collettivo 17 dicembre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti ai lavori previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali della Associazione Provinciale degli Industriali, l'Intersind - Delegazione Provinciale - e la F.I.O.M. Provinciale, la F.I.O.M. Centro, la F.I.L.P., da F.I.M.-C.I.S.L., la F.E.N.A.L.Porti, la U.I.L.-Porto, la U.I.L.M.; al quale ha aderito, in data 12 giugno 1960, il Sindacato Lavoratori Metalmeccanici C.I.S.N.A.L.;
- l'accordo collettivo 21 febbraio 1957, per l'aggiornamento dell'"indennita' ambito porto" per gli operai (dipendenti dalle officine ubicate nel porto di Genova l'accordo collettivo 8 aprile 1957, relativo all'aggiornamento della indennita' di bordo e alla forfettizzazione degli oneri e degli istituti contrattuali per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel porto di Genova;
- l'accordo collettivo 25 luglio 1957 per l'aggiornamento delle indennita' di anzianita', preavviso e premio di anzianita' forfettizzato per gli operai di ruolo della Compagnia Ramo Industriale impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova;
- l'accordo collettivo 9 agosto 1955 per il trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazioni navali di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, tutti allegati al predetto accordo collettivo 17 dicembre 1959;
- l'accordo collettivo 22 febbraio 1960, relativo alle variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione dell'indennita' di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione della retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del porto di Genova, stipulato tra la Sezione Industriali Portuali della Associazione Provinciale degli Industriali e la F.I.O.M.-centro, la F.I.L.P.; al quale hanno aderito, in data 15 luglio 1961, la F.E.N.A.L.-Porti, la F.I.M., la U.I.L.-Porto e la U.I.L.M.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 della provincia di Genova, in data 2 agosto 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero, del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di ]lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati, per le aziende operanti nell'ambito del porto di Genova: - l'accordo collettivo 17 dicembre 1959, relativo ai lavoratori addetti ai lavori previsti dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova; - l'accordo collettivo 21 febbraio 1957, relativo all'aggiornamento dell'"indennita' ambito porto" per gli operai dipendenti dalle officine ubicate nel porto di Genova; l'accordo Collettivo 8 aprile 1957, relative all'aggiornamento della indennita' di bordo e alla forfettizzazione degli oneri e degli istituti contrattuali per gli operai occupati a bordo delle navi in riparazione nel porto di Genova; l'accordo collettivo 25 luglio 1957, relativo all'aggiornamento delle indennita' di anzianita', preavviso e premio di anzianita' forfettizzati per gli operai di ruolo della Compagnia Ramo Industriale impiegati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova; l'accordo collettivo 9 agosto 1955, relativo al trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazioni navali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, allegati al predetto accordo collettivo 17 dicembre 1969; - l'accordo collettivo 22 febbraio 1960, relativo alle variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione della indennita' di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione della retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del precitato decreto n. 13; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori occasionali e di ruolo dipendenti dalle imprese esercenti i lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio Autonomo del Porto di Genova ed operanti nell'ambito del porto stesso.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 7. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959 PER I LAVORATORI ADDETTI AI LAVORI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL SALARIO INDIRETTO DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI OCCASIONALI PER OGNI GIORNATA O NOTTATA DI LAVORO EFFETTUATA DAL PERIODO Di PAGA IN CORSO AL 23 OTTOBRE 1959 NEI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 (Lavori straordinari e di garanzia) Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA ALLEGATO 2 CRITERIO SEGUITO NELL'ADEGUAMENTO DELLA INDENNITA' GIORNALIERA DI CUI AL PUNTO 1°) DELL'ACCORDO 25 LUGLIO 1957 PER GLI OPERAI DI RUOLO ADDETTI Al LAVORI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 e 6 DEL DECRETO N. 13 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DEL 5 GENNAIO 1955 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA ALLEGATO 3 TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO PER GLI OPERAI OCCASIONALI ADDETTI AI LAVORI DI RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE NAVI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 e 6 DEL DECRETO DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 (Lavori "straordinari o di garanzia). Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 4 ACCORDO COLLETTIVO 21 FEBBRAIO 1957 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA "INDENNITA' AMBITO PORTO" PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE OFFICINE UBICATE NEL PORTO DI GENOVA (RICHIAMATO DAL PUNTO 2 DELL'ACCORDO (COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959). Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 5. ACCORDO COLLETTIVO 8 APRILE 1957 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA "INDENNITA' DI BORDO" E DELLA FORFETTIZZAZIONE DEGLI ONERI ED ISTITUTI CONTRATTUALI PER GLI OPERAI OCCUPATI A BORDO DELLE NAVI IN RIPARAZIONE NEL PORTO DI GENOVA (RICHIAMATO DAL PUNTO 4 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959). Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1957, PER L'AGGIORNAMENTO DELLE INDENNITA' DI ANZIANITA', PREAVVISO E PREMIO DI ANZIANITA' FORFETTIZZATI, PER GLI OPERAI DI RUOLO DELLA COMPAGNIA RAMO INDUSTRIALE IMPIEGATI NEI LAVORI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA (RICHIAMATO DAL PUNTO 8 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959) Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 7 ACCORDO COLLETTIVO 9 AGOSTO 1955 PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPERAI OCCUPATI NEI LAVORI DI RIPARAZIONI NAVALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA (INDENNITA' DI BORDO, FORFETTIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DIFFERITA. INDENNITA' DI ANZIANITA' E PREAVVISO, COMPENSO FISSO AGGIUNTIVO) - RICHIAMATO DAL PUNTO 3 DELL'ACCORDO COLLETTIVO 17 DICEMBRE 1959 Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 22 FEBBRAIO 1960 RELATIVO ALLE VARIAZIONI DA APPORTARE, IN OCCASIONE DI SCATTI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA, AL COMPENSO FISSO GIORNALIERO PER LA FORFETTIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DIFFERITA SPETTANTE AGLI OPERAI OCCASIONALI OCCUPATI NEI LAVORI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO N. 13 DEL 5 GENNAIO 1955 DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA Parte di provvedimento in formato grafico
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