DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1217
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87; comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ed emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954;
Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 24 maggio 1955, sul conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti guanti di pelle, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provincia - C.I.S.L.-, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 6 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni delle maestranze addette alle aziende fabbricanti guanti di pelle, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e la unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori Abbigliamento -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale sia aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 6 della provincia di Milano, in data 22 giugno 1060, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 24 maggio 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende fabbricanti guanti di pelle; - per la provincia di Milano, l'accordo collettivo G maggio 1055, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni delle maestranze addette alle aziende fabbricanti guanti di pelle; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di guanti di pelle delle province di Bergamo e Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 35. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1955, SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE FABBRICANTI GUANTI DI PELLE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 6 MAGGIO 1955, PER IL CONGLOBAMENTO ED IL RIAS- SETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE AZIENDE FABBRICANTI GUANTI DI PELLE DELLA PROVINCIA DI MILANO Parte di provvedimento in formato grafico
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