DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1219
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, il contratto collettivo 4 ottobre 1954, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attivita' di pulizia, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Federazione italiana Lavoratori Ausiliari dell'Impiego;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Firenze, in data 14 agosto 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, il contratto collettivo 4 ottobre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attivita' di pulizia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti l'attivita' di pulizia nella provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 33. - VILLA
Contratto Collettivo
CONTRATTO COLLETTIVO 4 OTTOBRE 1954 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI PULIZIA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE, ESCLUSO IL MANDAMENTO DI PRATO. Parte di provvedimento in formato grafico
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