DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1222
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economici e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 ottobre 1948, stipulato tra l'Associazione italiana della Pellicceria e la Camera del Lavoro Sindacato Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano, in data 12 maggio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 ottobre 1948, relativo al trattamento di mensa per i dipendenti da aziende produttrici di confezioni di pelliccerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pelliccerie della provincia di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 21. - VILLA
Contratto collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 OTTOBRE 1948, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 7 OTTOBRE 1948, PER IL TRATTAMENTO DI MENSA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI DI PELLICCERIA DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico
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