LEGGE 1 agosto 1962, n. 1229
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio 1940, n. 500, modificati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1423, sono così modificati:
Art. 9. - Il numero 7) è soppresso.
I numeri 21) e 22) sono sostituiti dal seguenti:
"n.
21) tre rappresentanti dei lavoratori dei porti, nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale; n. 22) due rappresentanti dei lavoratori del mare nominati dal Ministro per la marina mercantile su terne designate dalle associazioni sindacali di categoria a base nazionale".
Art. 1
Art. 11. - Il numero 7) è sostituito dal seguente: "un rappresentante dei lavoratori portuali è un rappresentante dei lavoratori del mare scelti dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai numeri 21) e 22) dell'articolo 9 nonchè un rappresentante dell'armamento scelto dal Consiglio di amministrazione fra i membri di cui ai nn. 19) e 20) dell'articolo 9". La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana,. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - SULLO - COLOMBO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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