DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1235

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 19 febbraio 1947, concernente speciali indennita' per i lavoratori a domicilio del settore tessili, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Industriali - Settore Tessili - e la Camera Provinciale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Torino, in data 22 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 19 febbraio 1947, concernente speciali indennita' per i lavoratori a domicilio del settore tessili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi da trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori a domicilio del settore tessili della provincia di Torino.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962

Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 6. - VILLA

Contratto collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 19 FEBBRAIO 1947, CONCERNENTE SPECIALI INDENNITA' PER I LAVORATORI A DOMICILIO DEL SETTORE TESSILI DELLA PROVINCIA DI TORINO Parte di provvedimento in formato grafico

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