DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1239
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1060, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti, per la provincia di Milano, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti:
- l'accordo collettivo 14 ottobre 1947 sulla indennita' di mensa, stipulato tra l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sulla indennita' di mensa, stipulato tra l'Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrofilotramvieri - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Autotrasporti;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Milano, in data 22 giugno 190, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Milano. L'accordo collettivo 14 ottobre 1947 e l'accordo collettivo 17 novembre 1955 sull'indennita' di mensa, relativi ai dipendenti dalle aziende di spedizioni, corrieri ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni, corrieri ed autotrasporti della provincia di Milano.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 23. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1947 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI, CORRIERI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI MILANO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 17 NOVEMBRE 1955 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONE, CORRIERI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI MILANO Parte di provvedimento in formato grafico
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