DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1241
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visto, per la provincia di Rieti, l'accordo collettivo integrativo 4 settembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Rieti, in data 27 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Rieti, l'accordo collettivo integrativo 4 settembre 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Rieti.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 29. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 SETTEMBRE 1958 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI RIETI. Parte di provvedimento in formato grafico
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