DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1243
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto;
Visti i contratti collettivi nazionali 30 maggio 1958, per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi;
Visto l'accordo collettivo 10 luglio 1958, e relativo protocollo allegato, per l'estensione a Trieste dei predetti accordi collettivi nazionali 23, 24 e 30 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione Spedizionieri del Porto di Trieste, l'Associazione Agenti Marittimi di Trieste, il Sindacato Spedizionieri della Federazione Medie a Piccole Industrie di Trieste e la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, la Nuova a Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. - di Trieste;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Trieste, in data 23 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 10 luglio 1958, e relativo protocollo allegato, per l'estensione a Trieste dei contratti collettivi nazionali 23, 24 e 30 maggio 1958 per i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie, eccettuati i rapporti di lavoro costituiti per i dipendenti dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attivita' di spedizione e di trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, e dalle agenzie marittime raccomandatarie di Trieste.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 26. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1958 PER L'ESTENSIONE A TRIESTE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DEL 23 MAGGIO 1958 E DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE OPERAIO DEL 24 MAGGIO 1958, DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, ANCHE SE DENOMINATE TRANSITARIE E DOGANALI, DALLE AGENZIE DI CORRIERI, DAI CORRIERI E DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTI, CHE ESERCITANO PROMISCUAMENTE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE E DI TRASPORTO E PER L'ESTENSIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 30 MAGGIO 1958; PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ED OPERAIO DELLE AGENZIE MARITTIME E RACCOMANDATARIE. Parte di provvedimento in formato grafico
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