LEGGE 12 luglio 1962, n. 1247

Type Legge
Publication 1962-07-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la costruzione di un ponte sulla Tresa, conclusa a Roma il 4 marzo 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita dell'articolo X della Convenzione stessa.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, valutato in lire 110.000.000, si fara' fronte a carico dell'autorizzazione disposta con la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - SULLO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SULLA TRESA A PONTE TRESA Il Presidente della Repubblica italiana ed il Consiglio Federale Svizzero, desiderosi di facilitare i lavori per la regolazione del lago di Lugano previsti nella Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 17 settembre 1965, e consapevoli delle esigenze sempre maggiori del traffico turistico e commerciale tra il territorio italiano e quello svizzero, hanno stabilito di concludere una Convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari, rispettivamente: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S. E. l'on. avv. prof. ALBERTO FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO S. E. il signor PHILIPPE ZUTTER, Ambasciatore di Svizzera a Roma i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in regolare e dovuta forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: I Le Alte Parti contraenti convengono di intraprendere, all'ente Teresa la costruzione di un nuovo ponte carrabile sul fiume Tresa. II 1. L'opera che ricade, in parti pressoche' uguali, in territorio italiano e in territorio svizzero, sara' eseguita a cura del Governo italiano, secondo le leggi italiane e con impiego di maestranze italiane. 2. Saranno altresi' eseguiti a cura del Governo italiano tutti quei lavori che, anche se di competenza della Svizzera ai sensi dell'art. V della Convenzione del 17 settembre 1955, relativa alla regolazione dei lago di Lugano, si manifesteranno tuttavia tecnicamente connessi con la costruzione del ponte. III. 1. L'onere finanziario dei lavori relativi alla sola costruzione del ponte sara' assunto in parti uguali dall'Italia e dalla Svizzera sulla base del costo definitivo quale risultera' dal consuntivo redatto ai sensi del successivo articolo VI, comma 4, lett. d) o quale sara' determinato in applicazione del comma 5 dello stesso articolo VI. Tuttavia le spese saranno integralmente anticipate dal Governo italiano e il versamento della somma dovuta dal Governo svizzero al Governo italiano avverra' in unica soluzione mediante trasferimento che sara' effettuato alle condizioni stabilite dal sistema in vigore in quel momento per il regolamento dei pagamenti tra i due Paesi. 2. Con le stesse modalita' saranno integralmente rimborsate dal Governo svizzero ad Governo italiano le spese per i lavori indicati nel comma 2 del precedente articolo 11. IV Il Governo svizzero si impegna a mettere a disposizione del Governo italiano, subito dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le aree da utilizzare per la costruzione, nonche', per tutta la durata dei lavori, le aree necessarie all'esecuzione dei lavori stessi. V Le Altre Parti contraenti si impegnano ad agevolare del loro meglio l'esecuzione dei lavori di costruzione concedendo particolarmente le facilitazioni seguenti: a) alla Direzione dei lavori e' assicurato l'appoggio delle autorita' amministrative competenti dei due Paesi; b) il personale occupato nei lavori potra' circolare liberamente sulle rive italiana e svizzera durante la costruzione del ponte restando per altro sottoposto alle necessarie misure di polizia e doganali; c) i due Governi concederanno l'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse e licenze di importazione e di esportazione per i materiali destinati all'esecuzione dei lavori. Tali materiali dovranno tuttavia essere di volta in volta dichiarati alla dogana competente. Le esenzioni saranno accordate su presentazione di un certificato attestante che i materiali sono destinati esclusivamente ai lavori previsti nella presente Convenzione. Questo certificato sara' rilasciato, se destinato alle dogane svizzere, dal Ministero dei lavori pubblici italiano; se destinato alle dogane italiane, dal Dipartimento dei Lavori Pubblici del Canton Ticino. VI 1. I due Governi costituiranno, per il periodo della costruzione, una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, due dei quali saranno nominati dal Governo della Repubblica italiana e due dal Consiglio Federale Svizzero. Ciascun Governo si assume le spese per le competenze dei membri da esso nominati. 2. La Commissione prendera' le proprie decisioni all'unanimita' e stabilira' essa stessa il proprio regolamento interno. Le sue decisioni avranno forza obbligatoria per le due parti. Le questioni sulle quali non si raggiungera' l'unanimita' saranno risolte secondo le modalita' previste dall'articolo IX dopo l' ultimazione dei lavori, o anche prima, se ne facciano richiesta due dei componenti la Commissione. 3. La Commissione iniziera' a funzionare non appena le competenti Autorita' italiane avranno appaltato chi lavora e cessera' di funzionare quando le competenti Autorita' dei due Paesi avranno approvato il conto finale del costo dei lavori stessi, redatto secondo quanto stabilito nel successivo comma 4, lett. d). 4. Compiti della Commissione sono: a) sorvegliare la buona esecuzione delle opere, e la loro conformita' al progetto approvato, compiendo operazioni di controllo e di collaudo in corso d'opera; b) esprimere alle competenti Autorita' italiane, per la loro approvazione, il proprio parere su eventuali proposte di varianti che si rendessero necessarie per esigenze non previste in sede di approvazione del progetto dei lavori; c) presentare ai due Governi rapporti periodici sull'andamento dei lavori; d) redigere, a lavori ultimati, la relazione conclusiva di collaudo, esprimendo anche il proprio parere su eventuali riserve degli appaltatori, tendenti ad ottenere a qualunque titolo, e percio' anche per revisione di prezzi, compensi maggiori di quelli contabilizzati. Tale relazione, salvo il disposto del successivo comma 5, stabilira' l'ammontare consuntivo del costo dei lavori anche agli effetti del precedente articolo 111, tenendo distinte le spese che si riferiscono ai lavori indicati nel comma 1 dell'articolo 11 da quelle che si riferiscono ai lavori indicati nel comma 2 dello stesso articolo. 5. In caso di controversia tra il Governo italiano e gli appaltatori, il Governo svizzero, agli effetti del precedente articolo 111 riconoscere valide le decisioni adottate dagli organi amministrativi o giurisdizionali italiani. VII Ultimata la costruzione del nuovo ponte, le competenti Autorita' svizzere provvederanno alla demolizione, del ponte gia' esistente ed a tutti gli altri conseguenti lavori previsti a carico del Governo svizzero dall'articolo V della Convenzione del 17 settembre 1955, relativa alla regolazione del lago di Lugano. VIII I due Governi si obbligano a mantenere in buono stato il ponte una volta terminato. Le spese di manutenzione saranno sopportate in parti uguali dai due Governi. IX Qualunque controversia tra i due Governi circa l'interpretazioni o l'applicazione della presente Convenzione sara' regolata secondo le disposizioni previste dal "Traite' de conciliation et de reglement judiciaire" concluso a Roma il 24 settembre 1424, tra l'Italia e la, Svizzera. X La presente Convenzione entrera' in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Roma il 4 marzo 1961 in due esemplari originali in lingua italiana. Per l'Italia Per la Svizzera FOLCHI ZUTTER Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI

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