DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1268

Type DPR
Publication 1962-01-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori;

Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salariati agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi;

Visti, per la provincia di Bergamo:

Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo 18 dicembre 1958, e relative tabelle, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. -, la Federazione Salariati e Braccianti C.I.S.L.-, la U.I.L.-Terra; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale lavoratori - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 4 e 15 della provincia di Brescia, in data 12 aprile 1960, 10 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositata presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 18 ottobre 1956, relativo ai salariati agricoli con o senza spesa, il contratto collettivo 18 ottobre 1956 relativo ai braccianti avventizi, l'accordo collettivo 5 novembre 1959, relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti dei salariati, l'accordo collettivo 5 novembre 1959, relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti ai salariati senza spesa ed avventizi; - per la provincia di Brescia, il contratto collettivo 18 dicembre 1958, relativo ai salariati fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto e accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Bergamo e, Brescia.

FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 3 agosto 1962

Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 89 - VILLA

Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO 18 OTTOBRE 1956, PER I SALARIATI AGRICOLI CON O SENZA SPESA, DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 18 OTTOBRE 1956 PER I BRACCIANTI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 5 NOVEMBRE 1959, RELATIVO AL PROSPETTO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEI SALARIATI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER L'ANNATA AGRARIA 1958-59. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO COLLETTIVO 5 NOVEMBRE 1959, RELATIVO AL PROSPETTO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI AI SALARIATI SENZA SPESA (GIA AVVENTIZI FISSI) ED AVVENTIZI (GIA AVVENTIZI OCCASIONALI) DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER L'ANNATA AGRARIA 1958-59. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1958 PER I SALARIATI FISSI ADDETTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.