DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962, n. 1271
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 3 maggio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Politica economica e finanziaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla, convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 14. - VILLA
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 1
Repertorio n. 315 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Politica economica e finanziaria presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino (corso di laurea in Scienze politiche). REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1962 addi' 3 del mese di maggio (in una sala della Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi, n. 8 innanzi a me dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato ai rogiti, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, con l'assistenza dei seguenti testimoni, cogniti e idonei a sensi di legge: Lovera di Maria dott. Luigi, nato a Torino il 6 giugno 1911, direttore di divisione e Castelfranco dott. Ugo, nato a Torino il 15 giugno 1913, direttore di sezione. Sono personalmente comparsi i signori: 1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 13 aprile 1962; 2) Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, ed Ivi residente, quale presidente della Giunta provinciale di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale in data 7 febbraio 1962 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 26 febbraio 1962); 3) Anselmetti ing. Giancarlo, nato a Torino il 23 maggio 1004 ed ivi residente, quale sindaco della citta' di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale in data 20 marzo 1962 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 5 aprile 1962). I detti comparenti, della cui identita' e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate che, per loro espressa volonta' e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copia autentica al presente atto rispettivamente sotto le lettere A), B), C). Premesso: a) che la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino, che puo' gloriarsi di una grande tradizione anche nel campo degli studi economici per l'insegnamento impartito da illustri maestri e' attualmente priva di una cattedra di Politica economica e finanziaria, mentre l'istituzione di tale cattedra potrebbe consentire quello sviluppo degli studi nel settore in argomento, del quale di sente viva la necessita' specialmente in un centro di iniziativa industriali fra i piu' Importanti di Italia, quale e' Torino, in un momento in cui le scelte di Politica economica e finanziaria paiono sempre piu' determinanti delle iniziative a tutti i livelli produttivi; b) che finora l'insegnamento di questa disciplina, che costituisce una delle materie fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, e' stato svolto a mezzo di incarico; c) che al fine di promuovere l'istituzione di tale cattedra, stanti le insormontabili difficolta' di ottenerne l'istituzione direttamente dallo Stato, l'Amministrazione provinciale e la civica Amministrazione di Torino hanno deliberato di promuoverne, mediante il versamento di quote uguali, il finanziamento; d) che il Consiglio della facolta' di giurisprudenza con deliberazione del 15 dicembre 1961, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione del 13 aprile 1962, il Senato accademico con deliberazione del 23 febbraio 1962 hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta della istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Politica economica e finanziaria"; Tutto cio' premesso, tra il sindaco di Torino, il presidente della provincia di Torino ed il rettore della Universita' degli studi di Torino, come sopra specificati, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Torino e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di giurisprudenza, e con le norme dell'art. 63, comma 20, e dell'art. 100, comma 20, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Politica economica e finanziaria".
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 2
Art. 2. La Provincia e la citta' di Torino verseranno, in parti uguali ed in due rate semestrali e anticipate, all'Universita' degli studi di Torino, per il mantenimento del posto di ruolo di "Politica economica e finanziaria" di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina o trasferimento del titolare del posto stesso, il contributo annuo di lire 3.800.000 (lire tre milioni e ottocentomila) pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 3
Art. 3. La Provincia e la citta' di Torino verseranno inoltre, parimenti in parti uguali, all'Universita' degli studi di Torino, per tutto il periodo di durata della convenzione, ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di lire 760.000 (lire settecentosessantamila), pari al 20% (venti per cento) (di quella di lire 3.800.000 indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. La Provincia e la citta' di Torino corrisponderanno altresi' in parti uguali la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che esse siano obbligate a versare all'Universita' degli studi di Torino, a norma del successivo articolo 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza di questo ultimo aumento dovra' essere fissata alla stessa data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita e indennita' varie) del professore titolare della cattedra di "Politica economica e finanziaria" di cui all'art. 1 dovesse superare l'ammontare del contributo di cui all'art. 2 indicato in lire 3.800.000 annue, la Provincia e la citta' di Torino verseranno in parti uguali tale contribuito in misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 5
Art. 5. Gli aumenti di cui agli articoli 3 e 4 decorreranno dal giorno nel quale si e' determinato per effetto di legge, il maggior costo di mantenimento del posto.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 8; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'articolo 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di "Politica economica e finanziaria" si intendera' senz'altra soppresso e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Torino, in esecuzione di quanto sopra indicato: a) versera' annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "Politica economica e finanziaria" nel loro importo al lordo di ogni ritenuta; b) versera' allo Stato, annualmente, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma di lire 760.000 che le verra' corrisposta dalla Provincia e dalla citta' di Torino in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dello stesso articolo. Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e al titolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 8
Art. 8. La presente convenzione, che e' subordinata all'approvazione del Ministero della pubblica Istruzione, avra' vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso l'Universita' degli studi di Torino del professore titolare della cattedra di "Politica economica e finanziaria" e si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua ultima scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.
Convenzione posto professore insegnamento Politica economica e finanziaria- art. 9
Art. 9. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrata in esenzione dalla tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 81 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. E, richiesto io funzionario rogante, ho ricevuto, questo atto, scritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali lo approvano e lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono insieme con me, ufficiale rogante. L'atto occupa n. 9 facciate di n. 3 fogli di carta da bollo da L. 300 ed e' redatto in un originale ed una copia per l'uso delle parti. In originale firmato: Mario Allara - Giancarlo Anselmetti - Giuseppe Grosso - Ugo Castelfranco (teste) - Luigi Lovera di Maria (teste) - Adolfo Lolli, ufficiale rogante. Torino 8 maggio 1962 La presente copia e' conforme all'originale conservato in atti (in carta libera ad uso interno). L'ufficiale rogante: Il direttore di sezione: dott. Adolfo Lolli Registrato a Torino addi' 4 maggio 1962, n. 2524, vol. 28 atti pubblici amministrativi. Esatte lire gratis. Il direttore distrettuale: MOLLURA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.