DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1962, n. 1274

Type DPR
Publication 1962-08-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al vigente regime daziario;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea scortate dai certificati prescritti sono temporaneamente ridotti del 10 per cento.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, i dazi della vigente tariffa doganale attualmente applicati per le provenienze dagli altri Stati membri della, Comunita' economica europea senza i certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', nei casi in cui siano superiori a quelli della tariffa doganale comune della Comunita' economica europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, sono temporaneamente ridotti del 10 per cento o della minore misura per raggiungere il livello di quelli della predetta tariffa doganale comune.

Art. 3

La riduzione di cui agli articoli 1 e 2 non si applica per i prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunita', europea del carbone e dell'acciaio e della Comunita' europea della energia atomica, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1962, n. 1119, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, nonche' per i prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale sottoelencate, per i quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore fino alle eventuali scadenze per gli stessi previste: 28.15-B, 28.19-A, 28.27, 28.30-A-VII-a, 28.35-A-III-a, 25.41-B-II-a, 28.47-B-I-c, 28.47.B-I-d, 28.55-C-I, 32.07-A-V-a, 32.07-A-VII-b-5, 50.01, 50.02-A, 50.02-B,50.04-A, 50.04-B, 50.07-A, 50.08, 50.09-A-I, 50.09-A-II, 50.09-B, 50.09-C-I, 50.09-C-II, 59.17-B-La. 78.01-A, 78.02, 78.03, 78.04-A-I, 78.04-A-II, 78.04-B, 78.05-A-I, 78.05-A-II, 78.05-B, 79.01-A, 79.02-A, 79.02-B, 79.03-A, 79.03-B-II, 85.04-A, 85.04-C-II-c-1, 85.23-B-I-a-1, 85.23-B-I-a-2, 93.07-B-II-a-2-aa-alfa. La riduzione non si applica altresi' per i prodotti formanti oggetto del particolare regime comunitario dei prelievi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.

Art. 4

I dazi ridotti secondo le norme del presente decreto sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI - PICCIONI - TREMELLONI - LA MALFA - RUMOR - COLOMBO - PRETI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 47. - VILLA

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