LEGGE 12 agosto 1962, n. 1284
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente: "Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data".
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