DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1962, n. 1299

Type DPR
Publication 1962-07-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni scelti fra gli Istituti della Facolta'. La scelta degli Istituti deve essere approvata dal preside della Facolta'. Art. 29, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, e' cosi' modificato: "Il tema della dissertazione scritta e' scelto dal candidato tra le materie fondamentali e complementari delle quali abbia superato gli esami. Il tema deve essere approvato dal preside sentiti i professori delle materie, e, in mancanza, quelli di materie affini". Art. 84. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto quello di: 15) "Istituto di Genetica". Art. 94. - Agli insegnamenti complementari, per l'indirizzo applicativo del corso di laurea in matematici e' aggiunto quello di "Matematiche quantitative e problemi tecnici". Art. 95. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Biologia dello sviluppo" e di "Entomologia". L'insegnamento complementare di "Entomologia agraria" e soppresso. Art. 97. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Biologia dello sviluppo" e di "Entomologia". L'insegnamento complementare di "Entomologia, agraria" e' soppresso.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 agosto 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 52. - VILLA

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