LEGGE 16 agosto 1962, n. 1302

Type Legge
Publication 1962-08-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate e che non goda dell'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, è corrisposto un compenso straordinario globale, riferito al periodo dal 1 gennaio 1962 al 30 giugno 1962. Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica il compenso straordinario è attribuito purchè gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico. Il compenso straordinario, non pensionabile, è corrisposto secondo i coefficienti in godimento nelle misure stabilite nell'annessa tabella.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.