LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 72 volte.
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