LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcoolica con ceppi selezionati di saccharonyces cerevisiae dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso, fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.