LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.