LEGGE 18 agosto 1962, n. 1360

Type Legge
Publication 1962-08-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1962-63 al 1966-67 è autorizzata l'annua spesa di lire 12 miliardi, così ripartita: a) lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della citata legge; b) lire 1 miliardo all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge 991 e per procedere al rimbocchimento ed alla sistemazione dei terreni acquistati ed espropriati; c) lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della citata legge; d) lire 6 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 10 e 32 e delle anticipazioni di cui agli articoli 5 e 18 della citata legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.