DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1365

Type DPR
Publication 1962-08-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 85, relativo alla Scuola di perfezionamento in ematologia e' soppresso e sostituito con il seguente nuovo ordinamento.

Scuola di perfezionamento in ematologia

Art. 85. - La Scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di patologia medica. Il professore di ruolo di patologia medica e' il direttore della Scuola. Potranno essere iscritti alla Scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 12 (dodici) per anno.

Le materie sono le seguenti:

1° anno:

1) Ematologia morfologica e clinica;

2) Fisiopatologia dell'emopoiesi;

3) Fisiopatologia della coagulazione;

4) Immunoematologia;

5) Anatomia normale e patologica degli organi emopoietici;

6) Farmacologia e terapia generale delle emopatie.

2° anno:

1) Patologia speciale delle malattie del sangue e degli organi emopoietici;

2) Clinica delle malattie del sangue e degli organi emopoietici;

3) Tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche e biochimiche;

4) Terapia speciale delle emopatie;

5) Chemioterapia delle emoblastosi;

6) Trasfusione sanguigna e terapia trasfusionale.

Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto sede della Scuola, secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola.

L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche e' impartito in forma di esercitazioni, di colloqui su casi clinici che si presentino di volta in volta allo esame. A iniziativa del direttore della Scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini.

Gli iscritti alla fine del 1° anno di corso dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia. Alla fine del 2° anno di corso i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialita', comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato, per poter essere ammessi all'esame di diploma.

Dopo l'art. 99, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio.

Scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio

Art. 100. - E' istituita la Scuola di perfezionamento in "diagnostica di laboratorio" con sede nell'Istituto di patologia, generale; il direttore dell'istituto e' anche direttore della Scuola.

Art. 101. - Il corso avra' la durata di 2 anni. L'iscrizione e' limitata per ogni anno accademico a 10 allievi.

Le materie di insegnamento sono: u'

1° anno

Microbiologia - Tecnica e diagnostica microbiologica. - Patologia delle infezioni ed infestazioni - Biochimica del sangue degli umori - Ematologia clinica, - Tecnica ematologica.

2° anno:

Immunologia - Tecnica e diagnostica immunologica - Biochimica e microscopia degli escreti - Elettrocardiografia - Tecnica fisiopatologica.

Art. 102. - Gli allievi frequenteranno in qualita' di interni l'Istituto di patologia generale e faranno turni presso gli Istituti delle altre discipline secondo quanto sara' stabilito dalla Direzione della Scuola.

Art. 103. - Gli esami verranno sostenuti alla fine del 2° anno e consisteranno in prove teoriche e pratiche per i seguenti gruppi:

A) microbiologia, diagnostica microbiologica, immunologia, diagnostica immunologica, patologia delle infezioni ed infestazioni;

B) biochimica e microscopia del sangue, degli umori e degli escreti;

C) ematologia, elettrocardiografia e tecnica fisiopatologica.

Art. 104. - E' obbligatoria la frequenza. L'allievo che frequenta l'Istituto deve non solo esercitarsi nella esecuzione degli esami di laboratorio, ma deve seguire le ricerche della Scuola nel campo scientifico con lo svolgimento di un tema proposto dal direttore.

Art. 105. - All'esame di diploma vengono ammessi i candidati che abbiano superato gli esami di profitto e che presentino una tesi a carattere sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 agosto 1962

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 100. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1952, n. 1207 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 85, relativo alla Scuola di perfezionamento in ematologia e' soppresso e sostituito con il seguente nuovo ordinamento. Scuola di perfezionamento in ematologia Art. 85. - La Scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso l'Istituto di patologia medica. Il professore di ruolo di patologia medica e' il direttore della Scuola. Potranno essere iscritti alla Scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 12 (dodici) per anno. Le materie sono le seguenti: 1° anno: 1) Ematologia morfologica e clinica; 2) Fisiopatologia dell'emopoiesi; 3) Fisiopatologia della coagulazione; 4) Immunoematologia; 5) Anatomia normale e patologica degli organi emopoietici; 6) Farmacologia e terapia generale delle emopatie. 2° anno: 1) Patologia speciale delle malattie del sangue e degli organi emopoietici; 2) Clinica delle malattie del sangue e degli organi emopoietici; 3) Tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche e biochimiche; 4) Terapia speciale delle emopatie; 5) Chemioterapia delle emoblastosi; 6) Trasfusione sanguigna e terapia trasfusionale. Gli iscritti alla Scuola hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto sede della Scuola, secondo i turni stabiliti dal direttore della Scuola. L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche e' impartito in forma di esercitazioni, di colloqui su casi clinici che si presentino di volta in volta allo esame. A iniziativa del direttore della Scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini. Gli iscritti alla fine del 1° anno di corso dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia. Alla fine del 2° anno di corso i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialita', comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato, per poter essere ammessi all'esame di diploma. Dopo l'art. 99, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio. Scuola di perfezionamento in diagnostica di laboratorio Art. 100. - E' istituita la Scuola di perfezionamento in "diagnostica di laboratorio" con sede nell'Istituto di patologia, generale; il direttore dell'istituto e' anche direttore della Scuola. Art. 101. - Il corso avra' la durata di 2 anni. L'iscrizione e' limitata per ogni anno accademico a 10 allievi. Le materie di insegnamento sono: u' 1° anno Microbiologia - Tecnica e diagnostica microbiologica. - Patologia delle infezioni ed infestazioni - Biochimica del sangue degli umori - Ematologia clinica, - Tecnica ematologica. 2° anno: Immunologia - Tecnica e diagnostica immunologica - Biochimica e microscopia degli escreti - Elettrocardiografia - Tecnica fisiopatologica. Art. 102. - Gli allievi frequenteranno in qualita' di interni l'Istituto di patologia generale e faranno turni presso gli Istituti delle altre discipline secondo quanto sara' stabilito dalla Direzione della Scuola. Art. 103. - Gli esami verranno sostenuti alla fine del 2° anno e consisteranno in prove teoriche e pratiche per i seguenti gruppi: A) microbiologia, diagnostica microbiologica, immunologia, diagnostica immunologica, patologia delle infezioni ed infestazioni; B) biochimica e microscopia del sangue, degli umori e degli escreti; C) ematologia, elettrocardiografia e tecnica fisiopatologica. Art. 104. - E' obbligatoria la frequenza. L'allievo che frequenta l'Istituto deve non solo esercitarsi nella esecuzione degli esami di laboratorio, ma deve seguire le ricerche della Scuola nel campo scientifico con lo svolgimento di un tema proposto dal direttore. Art. 105. - All'esame di diploma vengono ammessi i candidati che abbiano superato gli esami di profitto e che presentino una tesi a carattere sperimentale.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 100. - VILLA

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