LEGGE 12 agosto 1962, n. 1368
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della Convenzione medesima.
SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione
Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa (Roma, 3 dicembre 1960). CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR L'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET ADMINISTRATIVE. Parte di provvedimento in formato grafico
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