DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1372

Type DPR
Publication 1962-06-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente tra l'altro elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, e' sostituito dal seguente: "Possono essere ordinate ad economia spese per i servizio dei materiali del Genio militare, compresi gli acquisti dal commercio, per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 1.800.000".

SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 109. - VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.