DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1372
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, concernente tra l'altro elevazione del limite di spesa per gli acquisti ad economia per il servizio del materiale del Genio militare;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1949, n. 883, e' sostituito dal seguente: "Possono essere ordinate ad economia spese per i servizio dei materiali del Genio militare, compresi gli acquisti dal commercio, per importi non eccedenti, per ogni singola obbligazione, le L. 1.800.000".
SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 109. - VILLA
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