LEGGE 12 agosto 1962, n. 1378

Type Legge
Publication 1962-08-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.

Art. 2

Piena ed Intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI della Convenzione stessa.

SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione-art. I

Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Desiderando stipulare una Convenzione Intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I (1) Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: (a) In Italia (da qui innanzi designate come "imposta italiana"); (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sui redditi agrari; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; e (vi) l'imposta sulle societa' per la parte applicata sul reddito e non sul capitale. (b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui innanzi designate come "imposta del Regno Unito"): l'imposta sul reddito (income tax), inclusa la sovrimposta (surtax) e l'imposta sui profitti (profits tax). (2) La presente Convenzione si applichera' anche ad ogni altra Imposta, avente carattere sostanzialmente simile, applicata in Italia o nel Regno Unito successivamente alla data della firma della presente Convenzione.

Convenzione-art. II

Articolo II (1)Nella presente Convenzione, a meno che il contesto altrimenti richieda: (a) Il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord; (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; (c) le espressioni "uno dei Paesi" e "l'altro Paese" designano il Regno Unito o l'Italia, come il contesto richiede; (d) il termine "imposta" designa l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana, come il contesto richiede; (e) il termine "persona" include ogni associazione di persone avente o no la personalita' giuridica; (f) il termine "societa'" designa ogni ente avente personalita' giuridica; (g) l'espressione "residente del Regno Unito" designa: (i) ogni societa' i cui affari sono diretti e controllati nel Regno Unito; (ii) ogni altra persona che e' considerata residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito e che (aa) non sia considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana, ovvero (bb) sia presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale; (h) l'espressione "residente dell'Italia" designa: (i) ogni societa' i cui affari sono diretti e controllati in Italia; (ii) ogni altra persona che e' considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana e che (aa) non sia considerata residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito, ovvero (bb) se residente nel Regno Unito e' ivi presente per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale; (i) le espressioni "residente di uno dei Paesi" e "residente dell'altro Paese" designano una persona residente del Regno Unito o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede: (j) le espressioni "impresa del Regno Unito" ed "Impresa italiana" designano rispettivamente un'impresa industriale o commerciale o un'attivita' esercitata da un residente del Regno Unito ed una impresa industriale o commerciale o una attivita' esercitata da un residente dell'Italia, e le espressioni "impresa di uno dei Paesi" ed "impresa dell'altro Paese" designano una impresa del Regno Unito o una impresa italiana, come il contesto richiede; (k) l'espressione "stabile organizzazione" designa una succursale, una direzione, uno stabilimento ed altra sede fissa di affari, ma non include le agenzie salvo che l'agente abbia, ed abitualmente eserciti, la facolta' generale di negoziare e concludere contratti per conto di un'impresa di uno dei Paesi o abbia un deposito di merci per l'abituale esecuzione di ordini per conto della impresa. A questo riguardo: (i) il solo fatto che un'impresa di uno dei Paesi compia affari nell'altro Paese per mezzo di un mediatore "bona fide" o di un commissionario operante, nell'ambito della sua normale attivita', non costituisce un'organizzazione stabile dell'impresa; (ii) il fatto che un'impresa di uno dei Paesi mantenga nell'altro Paese una sede fissa di affari, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in se' e per se', una stabile organizzazione della impresa; (iii) il fatto che una societa' residente di uno dei Paesi abbia una filiale residente dell'altro Paese o che svolga un'attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese (mediante una stabile organizzazione o altrimenti) non puo', in se' e per se', far considerare la filiale come una stabile organizzazione della societa' madre. (2) Quando la presente Convenzione stabilisce che il reddito derivante da fonti situate in uno dei Paesi e' esente da imposta in tale Paese se (con o senza altre condizioni) e' tassabile nell'altro Paese, ed in base alla legge in vigore in questo altro Paese il detto reddito e' tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, la esenzione da accordare, in forza, della presente Convenzione, nel primo Paese e' limitata alla sola, parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Paese. (3) Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di una delle Parti Contraenti ogni termine non altrimenti definito avra', a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha in base alla legge in vigore nel territorio di quella Parte, relativamente alle imposte che formano l'oggetto della presente Convenzione.

Convenzione-art. III

Articolo III (1) Un'impresa di uno dei Paesi non e' soggetta ad Imposizione nell'altro Paese, con riguardo ai suoi profitti industriali o commerciali, a meno che non svolga un'attivita' industriale o commerciale in tale altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge una tale attivita', detto altro Paese puo' procedere alla tassazione di quei profitti, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. (2) Quando un'impresa di uno dei Paesi svolge una attivita' industriale o commerciale nell'altro Paese mediante una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a tale stabile organizzazione i profitti industriali o commerciali che ai ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati in quest'altro Paese se fosse stata un'impresa indipendente operante nelle stesse o in simili attivita' alle stesse o simili condizioni e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione. (3) Nella determinazione dei profitti commerciali ed industriali di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili alla, stabile organizzazione, incluse le spese esecutive e quelle generali di amministrazione cosi' imputabili. (4) Nessun profitto e' attribuito alla stabile organizzazione di un'impresa, di un Paese situata, nell'altro Paese in rapporto al semplice acquisto di merci o prodotti in detto altro Paese da parte della impresa.

Convenzione-art. IV

Articolo IV Quando a) un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa, dell'altro Paese, o b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno dei Paesi e di un'impresa nello altro Paese, e, in entrambi i casi, sono fatte o imposte condizioni fra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, diverse da quelle che sarebbero state fatte fra imprese indipendenti, i profitti che avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanze di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. V

Articolo V I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in uno dei Paesi sono tassabili in conformita' alle leggi di questo Paese. Quando detti redditi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dall'imposta, dovuta sui redditi stessi nell'altro Paese, in conformita' all'articolo XVII.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa di uno dei Paesi ricava, dalla, gestione di navi o aeromobili registrati in questo Paese sono esenti da imposta nell'altro Paese.

Convenzione-art. VII

Articolo VII (1) I dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese su tali dividendi e che non eserciti un commercio o un'industria nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) sono esenti, nel primo Paese, da qualunque imposta prelevata sui dividendi in aggiunta all'imposta applicabile sui profitti o sul reddito della societa', tuttavia, nulla in questo articolo impedisce l'assoggettamento dei dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad una, persona fisica residente dell'altro Paese alle imposte in vigore nel primo Paese alla data della firma della, presente Convenzione. Quando tali dividendi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dall'imposta dovuta sui dividendi stessi nello altro Paese, in conformita' all'articolo XVII. (2) Quando una societa' residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, non dovra' essere applicata in quest'altro Paese alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Paese, ne' alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti della societa', siano o no quei dividendi o profitti non distribuiti, in tutto o in parte, profitti o redditi cosi' ricavati. (3) In caso di cambiamenti sostanziali nelle leggi fiscali di una o di ambedue le Parti Contraenti, riguardanti questo articolo, le due Parti Contraenti si consulteranno allo scopo di stabilire se e' necessario emendare, con riguardo a tali cambiamenti, questo articolo dell'Accordo.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII (1) Gli interessi di qualunque natura derivanti da fonti situate in uno dei Paesi sono tassabili in conformita' delle leggi di questo Paese, ma gli interessi sui prestiti garantiti da ipoteca immobiliare sono considerati avere la loro fonte nel Paese in cui gli immobili sono situati. (2) Gli interessi pagati da un residente del legno Unito ad un residente dell'Italia che sia soggetto ad imposta in Italia sugli interessi stessi e che non svolga un'attivita' industriale o commerciale nel Regno Unito per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dalla sovrimposta (surtax) nel Regno Unito. (3) Gli interessi pagati da un residente dell'Italia ad un residente del Regno Unito che sia soggetto ad imposta nel legno Unito sugli interessi stessi e che non svolga un'attivita' industriale o commerciale in Italia per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dall'imposta complementare progressiva sul reddito (complementary tax) in Italia. (4) Quando il reddito e' anche tassabile nell'altro Paese l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dalla imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII. (5) Ai fini di questo articolo il termine "interessi" include gli interessi derivanti da obbligazioni, da valori mobiliari da cartelle, da cambiali e da ogni altra forma di credito.

Convenzione-art. IX

Articolo IX (1) I canoni (royalties) ricavati da fonti situate in uno dei Paesi da un residente dell'altro Paese che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese sui canoni stessi e che non svolga un'attivita' commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel primo Paese. (2) Il termine "canone" (royalty) designa un qualunque canone o altro ammontare pagato in corrispettivo dell'uso di, o del privilegio di usare, qualunque diritto di autore, brevetto, disegno, formula o processo segreto, marchio di fabbrica e simili ed include i canoni, gli affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche (una non comprende i canoni o altri paganti relativi alla gestione di miniere o cave o di qualunque altra estrazione di risorse naturali). (3) Quando il canone eccede l'equo e ragionevole corrispettivo dei diritti per i quali viene pagato, l'esenzione, prevista dal presente articolo si applica soltanto a quella parte del canone che rappresenta tale equo e ragionevole corrispettivo. (4) Quando un residente di uno dei Paesi ricava profitti, per mezzo di una stabile organizzazione situata, nell'altro Paese, da canoni, affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche proiettate in detto altro Paese, le disposizioni dei paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo III si applicano a questi profitti come se fossero profitti industriali o commerciali. (5) Le somme capitali ricavate da fonti situate in uno dei Paesi, attraverso la vendita di diritti di esclusiva, da un residente dell'altro Paese, che non svolga un'attivita', commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel detto primo Paese.

Convenzione-art. X

Articolo X Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualunque imposta sui utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali.

Convenzione-art. XI

Articolo XI (1) Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate da o con fondi costituiti da una delle Parti Contraenti ad un persona fisica, come corrispettivo di servizi resi a detta Parte nell'espletamento di funzioni amministrative, sono esenti da imposta nel territorio della, altra Parte Contraente, a meno che il percipiente sia cittadino della detta altra Parte Contraente senza essere anche cittadino della Parte menzionata prima. (2) Le disposizioni dei comma precedente si applicano alle remunerazioni relative ai servizi resi in Italia dal personale della Commissione Imperiale per le tombe di guerra. (3) Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai pagamenti relativi a servizi resi in rapporto ad attivita' commerciali o industriali esercitate dalle l'arti Contraenti a scopo di lucro.

Convenzione-art. XII

Articolo XII (1) I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi da una persona fisica residente dell'altro Paese, possono essere tassati nel primo Paese. Quando il reddito e' anche tassabile nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese deve essere dedotta, dall'imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII. Ai fini di questo articolo i servizi che le persone fisiche rendono, in tutto o in massima parte, su navi o aeromobili gestite da un residente di uno dei Paesi saranno considerati come resi in questo Paese. (2) una persona fisica residente del Regno Unito e' esente da imposta in Italia sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in Italia in qualunque anno fiscale sei (a) e' presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni in detto anno; e (b) (i) nel caso di amministratori di societa' o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse,di un residente del Regno Unito; (ii) negli altri casi il percipiente non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari in Italia; e (c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzioni nella determinazione di un qualunque reddito tassabile in Italia; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta nel Regno Unito. (3) Una persona fisica residente dell'Italia e' esente da imposta nel Regno Unito sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi nel Regno Unito in qualunque anno fiscale se: (a) e' presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni di detto anno; e (b) (i) nel caso di amministratori di societa' o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse, di un residente dell'Italia: (ii) negli altri casi il percipiente, non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari nel Regno Unito; e (c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzione nella determinazione di un qualunque reddito tassabile nel Regno Unito; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta in Italia. (4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) di questo articolo non si applicano ai profitti o remunerazioni dei professionisti dello spettacolo quali artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, musicisti ed atleti.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII (1) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita' ricavate da fonti situate in Italia da persone fisiche residenti del Regno Unito e soggette ad imposta nel Regno Unito sulle medesime, sono esenti da imposta in Italia. (2) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita', ricavate da fonti situate nel Regno Unito da persone fisiche residenti dell'Italia e soggette ad imposta in Italia sulle medesime, sono esenti da imposta nel Regno Unito. (3) In questo articolo: (a) Il termine "pensione" designa i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di passati servizi o quale compenso per lesioni riportate; (b)Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato e determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in danaro.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una universita', un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.

Convenzione-art. XV

Articolo XV Gli studenti e gli apprendisti di uno dei Paesi, che ricevono un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, nell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese sulle somme loro versate da persone del primo Paese ai fini del loro mantenimento, della loro educazione e della loro formazione.

Convenzione-art. XVI

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