DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1383
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche, proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di "Semeiotica chirurgica", "Anestesiologia".
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
24) "Ecologia";
25) "Biofisica".
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e aggiunto quello di:
21) "Ecologia".
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
21) "Giacimenti minerali";
22) "Geologia regionale".
Art. 60 - Il secondo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
2° comma:
"Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica, generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, zoologia, botanica, nonche' l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica e di chimica industriale, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso".
4° comma:
"Le esercitazioni biennali di chimica industriale importano un esame alla fine di ciascun anno di corso".
Art. 61. - Il sesto comma relativo al corso di laurea in Scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per la laurea in Scienze naturali l'esame di Mineralogia deve essere preceduto da quello di Fisica.
Il nono comma relativo al corso di laurea in Scienze biologiche e' abrogato.
Gli articoli 181 e 182 relativi alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale e terapia chirurgica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 181. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella Scuola sono i seguenti:
annuali Anatomia chirurgica (1° anno);
Semiotica chirurgica (1° anno)
Batteriologia e Sierologia (1° anno)
Anatomia e Istologia patologica (2° anno)
Anestesiologia e rianimazione (2° anno)
Radiologia applicata alla chirurgia (3° anno)
Otorinolaringoiatria (3° anno)
Chimica biologica applicata alla chirurgia (3° anno);
Chirurgia plastica e ricostruttrice (3° annuo);
Ortopedia e Traumatologia (4° anno);
Ginecologia (4° anno)
Chirurgia infantile (4° anno);
Urologia (4° anno)
Medicina legale e delle assicurazioni applicata alla Chirurgia (4° anno);
Chirurgia d'urgenza (5° anno);
Neurochirurgia (5° anno)
Chirurgia toracica (5° anno)
Chirugia vascolare (5° anno)
Patologia chirurgica (1° e 2° anno)
Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (2° e 3° anno);
Tecnica operatoria (4° e 5° anno).
quinquennale
Clinica chirurgica (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno).
I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio.
Art. 182. - Gli insegnamenti della Scuola si svolgono secondo l'ordine seguente:
Primo anno
1) Anatomia chirurgica
2) Patologia chirurgica (1°)
3) Semeiotica chirurgica;
4) Batteriologia e Sierologia;
5) Clinica chirurgica.
Alla fine dell'anno gli specializzandi saranno interrogati sulle materie 1), 3), 4).
Secondo anno
1) Patologia chirurgica (2°)
2) Anatomia e Istologia patologica;
3) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (1°);
4) Anestesiologia e rianimazione;
5) Clinica chirurgica (2°).
Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 4).
Terzo anno
1) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (2°);
2) Radiologia applicata alla chirurgia;
3) Otorinolaringoiatria;
4) Chimica biologica applicata alla chirurgia;
5) Chirurgia plastica ricostruttrice;
6) Clinica chirurgica (3°).
Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5).
Quarto anno
1) Ortopedia e Traumatologia;
2) Ginecologia;
3) Chirurgia infantile;
4) Urologia;
5) Medicina legale e delle assicurazioni in rapporto alla Chirurgia;
6) Tecnica, operatoria (1°)
7) Clinica chirurgica (4°).
Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5).
Quinto anno
1) Chiurgia d'urgenza,;
2) Neurochirurgia;
3) Chirurgia toracica;
4) Chirurgia vascolare;
5) Tecnica operatoria (2°)
6) Clinica chirurgica (4°).
Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5), 6).
Dopo l'art. 226 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria.
Scuola di specializzazione Fisiochinesiterapia e rieducazione motoria
Art. 227. - Presso la Clinica delle malattie nervose e mentali della l'Universita' di Genova e istituita la Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in "Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria".
Il corso ha la durata di due anni. Alla Scuola possono iscriversi soltanto i laureati in Medicina e Chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, le tasse ecc. sono quelle generali delle Scuole di specializzazione e perfezionamento, riferite negli articoli da 93 a 109 dello statuto di questa Universita'.
Art. 228. - Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti:
Anno 1°
1) Anatomia dell'apparato neuromotore;
2) Fisiologia dell'apparato neuromotore;
3) Elettromiografia;
4) Foniatria;
5) Ginnastica medica profilattiva e correttiva (dismortisimi e paramorfismi):
6) Anatomia e Fisiopatologia respiratoria;
7) Rieducazione motoria nelle malattie neurologiche;
8) La Fisiochinesi terapia in medicina del lavoro.
Anno 2°
1) Tecniche di facilitazione per i disturbi motori da lesione del S.N.C.;
2) Terapia delle radiazioni ed Elettroterapia;
3) Chinesiterapia in ortopedia traumatologia;
4) Psicologia;
5) La Fisiochinesiterapia in neurochirurgia;
6) La Fisiochinesiterapia nelle malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio;
7) La Fisiochinesiterapia nelle vasculopatie periferiche;
8) Aspetti medico-sociali della riabilitazione nelle malattie neurologiche.
Il numero e la distribuzione delle ore di lezioni saranno fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico.
Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni e le esercitazioni cliniche secondo l'orario stabilito, sia presso la Clinica neurologica, sia presso quegli Istituti clinici ed ospedalieri che saranno indicati di anno in anno dal direttore della Scuola.
I posti per questa Scuola sono fissati in numero di 20 per ciascun anno.
Art. 229. - Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il Corso saranno ammessi allo esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomenti pertinente alla specialita', in una prova orale-teorica e in una prova pratica.
Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma sara' rilasciato il diploma di specializzazione in "Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria", valido a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 agosto 1962
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 118. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche, proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono aggiunti quelli di "Semeiotica chirurgica", "Anestesiologia". Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 24) "Ecologia"; 25) "Biofisica". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e aggiunto quello di: 21) "Ecologia". Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 21) "Giacimenti minerali"; 22) "Geologia regionale". Art. 60 - Il secondo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 2° comma: "Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica, generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, zoologia, botanica, nonche' l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica e di chimica industriale, importano un esame alla fine di ciascun anno di corso". 4° comma: "Le esercitazioni biennali di chimica industriale importano un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 61. - Il sesto comma relativo al corso di laurea in Scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente: "Per la laurea in Scienze naturali l'esame di Mineralogia deve essere preceduto da quello di Fisica. Il nono comma relativo al corso di laurea in Scienze biologiche e' abrogato. Gli articoli 181 e 182 relativi alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale e terapia chirurgica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 181. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella Scuola sono i seguenti: annuali Anatomia chirurgica (1° anno); Semiotica chirurgica (1° anno) Batteriologia e Sierologia (1° anno) Anatomia e Istologia patologica (2° anno) Anestesiologia e rianimazione (2° anno) Radiologia applicata alla chirurgia (3° anno) Otorinolaringoiatria (3° anno) Chimica biologica applicata alla chirurgia (3° anno); Chirurgia plastica e ricostruttrice (3° annuo); Ortopedia e Traumatologia (4° anno); Ginecologia (4° anno) Chirurgia infantile (4° anno); Urologia (4° anno) Medicina legale e delle assicurazioni applicata alla Chirurgia (4° anno); Chirurgia d'urgenza (5° anno); Neurochirurgia (5° anno) Chirurgia toracica (5° anno) Chirugia vascolare (5° anno) Patologia chirurgica (1° e 2° anno) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (2° e 3° anno); Tecnica operatoria (4° e 5° anno). quinquennale Clinica chirurgica (1°, 2°, 3°, 4°, 5° anno). I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio. Art. 182. - Gli insegnamenti della Scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: Primo anno 1) Anatomia chirurgica 2) Patologia chirurgica (1°) 3) Semeiotica chirurgica; 4) Batteriologia e Sierologia; 5) Clinica chirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi saranno interrogati sulle materie 1), 3), 4). Secondo anno 1) Patologia chirurgica (2°) 2) Anatomia e Istologia patologica; 3) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (1°); 4) Anestesiologia e rianimazione; 5) Clinica chirurgica (2°). Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 4). Terzo anno 1) Medicina operatoria e Chirurgia sperimentale (2°); 2) Radiologia applicata alla chirurgia; 3) Otorinolaringoiatria; 4) Chimica biologica applicata alla chirurgia; 5) Chirurgia plastica ricostruttrice; 6) Clinica chirurgica (3°). Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5). Quarto anno 1) Ortopedia e Traumatologia; 2) Ginecologia; 3) Chirurgia infantile; 4) Urologia; 5) Medicina legale e delle assicurazioni in rapporto alla Chirurgia; 6) Tecnica, operatoria (1°) 7) Clinica chirurgica (4°). Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5). Quinto anno 1) Chiurgia d'urgenza,; 2) Neurochirurgia; 3) Chirurgia toracica; 4) Chirurgia vascolare; 5) Tecnica operatoria (2°) 6) Clinica chirurgica (4°). Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3), 4), 5), 6). Dopo l'art. 226 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria. Scuola di specializzazione Fisiochinesiterapia e rieducazione motoria Art. 227. - Presso la Clinica delle malattie nervose e mentali della l'Universita' di Genova e istituita la Scuola di specializzazione in Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in "Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria". Il corso ha la durata di due anni. Alla Scuola possono iscriversi soltanto i laureati in Medicina e Chirurgia. Le norme per l'iscrizione, per gli esami, le tasse ecc. sono quelle generali delle Scuole di specializzazione e perfezionamento, riferite negli articoli da 93 a 109 dello statuto di questa Universita'. Art. 228. - Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti: Anno 1° 1) Anatomia dell'apparato neuromotore; 2) Fisiologia dell'apparato neuromotore; 3) Elettromiografia; 4) Foniatria; 5) Ginnastica medica profilattiva e correttiva (dismortisimi e paramorfismi): 6) Anatomia e Fisiopatologia respiratoria; 7) Rieducazione motoria nelle malattie neurologiche; 8) La Fisiochinesi terapia in medicina del lavoro. Anno 2° 1) Tecniche di facilitazione per i disturbi motori da lesione del S.N.C.; 2) Terapia delle radiazioni ed Elettroterapia; 3) Chinesiterapia in ortopedia traumatologia; 4) Psicologia; 5) La Fisiochinesiterapia in neurochirurgia; 6) La Fisiochinesiterapia nelle malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio; 7) La Fisiochinesiterapia nelle vasculopatie periferiche; 8) Aspetti medico-sociali della riabilitazione nelle malattie neurologiche. Il numero e la distribuzione delle ore di lezioni saranno fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico. Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni e le esercitazioni cliniche secondo l'orario stabilito, sia presso la Clinica neurologica, sia presso quegli Istituti clinici ed ospedalieri che saranno indicati di anno in anno dal direttore della Scuola. I posti per questa Scuola sono fissati in numero di 20 per ciascun anno. Art. 229. - Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il Corso saranno ammessi allo esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomenti pertinente alla specialita', in una prova orale-teorica e in una prova pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma sara' rilasciato il diploma di specializzazione in "Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria", valido a tutti gli effetti di legge.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 118. - VILLA
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