LEGGE 12 agosto 1962, n. 1395
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.
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