LEGGE 12 agosto 1962, n. 1395

Type Legge
Publication 1962-08-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1 luglio 1959.

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