DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 1407
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 21 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 23 giugno 1960, n. 26527, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera della Giunta municipale 16 settembre 1959, n. 6481, approvata dal Ministero dell'interno con nota n. 16171 R.VIII/56 del 9 giugno 1960, e ratificata con deliberazione commissariale 4 agosto 1961, n. 1456, ha chiesto l'approvazione della variante VIII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo, approvato con decreti reali 26 gennaio 1933, 12 settembre 1935 e 12 ottobre 1939; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, e' stata presentata nei termini una opposizione da parte della Societa' Immobiliare Tirrena, alla quale il Comune di Roma ha controdedotto; Ritenuto che il progetto presentato interessa un isolato sito tra piazza della Consolazione, la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, la via della Consolazione, la via dei Foraggi e una nuova via di piano regolatore che corrisponde in parte alla vecchia via dei Fienili; Che, attualmente detto isolato e vincolato a demolizione e ricostruzione intensiva per edifici comunali, con allargato di via dei Foraggi; Considerato che la variante di che trattasi prevede per l'isolamento in questione; a) il vincolo a zona di rispetto salvo per la parte in angolo tra via dei Foraggi e la nuova via di piano regolatore che viene vincolata a demolizione e ricostruzione intensiva con rispetto: b) il mantenimento di via dei Foraggi nella sua attuale sezione; Considerato che la proposta variante e', in linea di massima ammissibile in quanto e' intesa a mantenere nell'attuale assetto l'edilizia compresa nell'isolato in questione, eliminando la dannosa ed inopportuna previsione attuale di "demolizione e ricostruzione"; Considerato, in particolare, che si ravvisa opportuno mantenere, nella sua attuale sezione, la via dei Foraggi, in quanto questa appare sufficiente alle esigenze del limitato traffico locale e consente, altresi', il mantenimento di talune particolari caratteristiche spaziali ed ambientali di quella delicata zona storica; Considerato, per quanto riguarda la parte dell'isolato in questione, sita in angolo tra via dei Foraggi e la nuova via di piano regolatore, che si ravvisa piu' opportuno sostituire al vincolo "demolizione e ricostruzione intensiva con rispetto", quello di "zona di rispetto", conformemente alla restante area dell'isolato stesso, e mantenere, inoltre, gli allineamenti attuali, senza restringere la sezione di via dei Fienili, la quale ha gia' avuto, nel lato opposto, un differente definitivo assetto Che in conseguenza di quanto sopra occorre stralciare dall'approvazione la parte in questione perche' il Comune provveda a modificarla come sopra specificato Considerato che la proposta variante modifica il piano regolatore di massima del 1931; Considerato che l'opposizione presentata dalla Societa' Immobiliare Tirrena, deve essere respinta per gli stessi motivi di cui alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; Considerato che per l'esecuzione della proposta variante si ritiene congruo fissare il termine di cinque anni dalla data del presente decreto; Visto il decreto interministeriale n. 16171.R.VIII/56 in data 16 luglio 1960, con il quale e' stato approvato il piano finanziario; Visto il voto n. 730 emesso nell'adunanza del 16 settembre 1960 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinta l'opposizione della Societa' Immobiliare Tirrena, e' approvata con lo stralcio di cui alle premesse la variante VIII al piano particolareggiato n. 22 di esecuzione della zona compresa fra il Campidoglio, via dei Cerchi, Porta San Sebastiano, Porta Metronia e il Colosseo approvato con regi decreti 26 gennaio 1933, 12 settembre 1935 e 12 ottobre 1939. Detta variante sara' vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala l: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000 in una relazione, in un elenco delle proprieta' interessate e nella nota n. 26527 del 23 giugno 1960, contenente la controdeduzione del comune di Roma all'osservazione della Societa' Immobiliare Tirrena. Per l'esecuzione della variante e' fissato il termine di cinque anni dalla data del presente decreto.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 21. - VILLA
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